L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
La presente opzione, indirizzata al comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITÀ E DEVE PERVENIRE AL COMUNE ENTRO E NON OLTRE IL 18 FEBBRAIO 2026 via posta, posta elettronica anche non certificata o recapitata a mano, anche tramite terze persone.
Sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali viene pubblicato un apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Inoltre sono riportati i presupposti di accesso a tale opzione, nonchè le modalità organizzative.